Home Appalti e Contratti Normativa Potere sanzionatorio dell'A.V.C.P. nei confronti delle SOA
  • Martedì 05 Aprile 2011 09:37
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    Appalti e Contratti/Normativa

    Potere sanzionatorio dell'A.V.C.P. nei confronti delle SOA

    REGOLAMENTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE del 15/03/2011

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      AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
    REGOLAMENTO 15 marzo 2011

    Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte
    dell'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,
    servizi e forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti  delle
    SOA  di  cui  all'articolo  73  del  decreto  del  Presidente   della
    Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010. (11A04364) 
     
     
     
                                IL CONSIGLIO 
     
      Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e  successive
    modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, gli articoli 6 e 8,
    che  disciplinano  il  potere  sanzionatorio  dell'Autorita'  per  la
    vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
      Visto l'art. 40, comma 4, lettera g)  del  decreto  legislativo  12
    aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni,  che,
    nell'ambito  del  sistema  di  qualificazione  unico  per  tutti  gli
    esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo  superiore
    a  150.000  euro,  rimette  al  Regolamento  di  attuazione  previsto
    dall'art. 5 la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino
    alla  decadenza  dell'autorizzazione,  per   le   irregolarita',   le
    illegittimita' e le illegalita' commesse dalle SOA nel rilascio delle
    attestazioni, nonche' in caso di inerzia delle stesse  a  seguito  di
    richiesta di  informazioni  ed  atti  attinenti  all'esercizio  della
    funzione di vigilanza da parte dell'Autorita' secondo un criterio  di
    proporzionalita' e nel rispetto del principio del contraddittorio; 
      Visto il  regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e  successive  modificazioni  ed
    integrazioni, emanato con decreto del Presidente della  Repubblica  5
    ottobre 2010, n. 207, e in particolare  l'art.  73,  che  prevede  le
    sanzioni nei confronti delle SOA; 
      Visto l'art.  359,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che,  in  combinato  disposto  con
    l'art. 253, comma 2,  ultimo  periodo,  del  decreto  legislativo  12
    aprile 2006, n.  163  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
    dispone per l'art. 73 l'entrata in vigore  quindici  giorni  dopo  la
    pubblicazione del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
    nella  Gazzetta  Ufficiale  (Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
    italiana n. 288, supplemento ordinario  n.  270/L,  del  10  dicembre
    2010); 
      Visto  il  regolamento  di  organizzazione  dell'Autorita'  per  la
    vigilanza sui contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture
    approvato in data 20 dicembre  2007  e  successive  modificazioni  ed
    integrazioni; 
      Visto  il  regolamento  in  materia   di   esercizio   del   potere
    sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui  contratti
    pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8,  comma  4,
    del  decreto  legislativo  n.  163/2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
    Ufficiale del 20 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni; 
      Vista  la  determinazione  dell'Autorita'  per  la  vigilanza   sui
    contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1 del  15  marzo
    2011, recante «Chiarimenti in ordine all'applicazione delle  sanzioni
    alle SOA previste dall'art.  73  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207»; 
      Ritenuto di dover provvedere a quanto previsto dall'art.  8,  comma
    4, del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
    modificazioni ed integrazioni al fine di disciplinare l'esercizio del
    potere sanzionatorio da parte dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
    contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti delle
    SOA; 
     
                                    Emana 
                          il seguente regolamento: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                                 Definizioni 
     
      Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      Autorita', l'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici  di
    lavori, servizi e forniture; 
      consiglio, il consiglio dell'Autorita'; 
      U.O. competente, l'unita' organizzativa che, in base ai regolamenti
    di organizzazione e di funzionamento  dell'Autorita',  e'  competente
    per il procedimento sanzionatorio; 
      responsabile del procedimento,  il  dirigente  preposto  all'unita'
    organizzativa competente o altro funzionario dallo stesso incaricato,
    cui   e'   assegnata   la   responsabilita'   dell'istruttoria    del
    procedimento; 
      SOA, le Societa' organismi di attestazione; 
      codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163  e  successive
    modificazioni ed integrazioni; 
      decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
    n. 207, recante il regolamento di  esecuzione  e  attuazione  di  cui
    all'art.  5  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e
    successive modificazioni ed integrazioni; 
      «Regolamento di accesso  agli  atti»,  il  regolamento  concernente
    l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente  dall'Autorita'
    adottato con la deliberazione del 10 settembre 2008; 
      regolamento,  il  presente  regolamento  per  la   disciplina   dei
    procedimenti sanzionatori in applicazione dell'art.  73  del  decreto
    del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
      casellario informatico, il casellario di cui all'art. 8 del decreto
    del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
      Osservatorio, l'Osservatorio  dei  contratti  pubblici  relativi  a
    lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto legislativo
    12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                           Ambito di applicazione 
     
      1.  Il  presente  regolamento  disciplina  l'esercizio  del  potere
    sanzionatorio da parte dell'Autorita', limitatamente ai casi previsti
    dall'art. 73 del decreto. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                             La fase istruttoria 
     
      1. L'U.O. competente, quando  viene  a  conoscenza  dell'esistenza,
    anche a seguito di denuncia di soggetti interessati, del  verificarsi
    di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4  dell'art.  73  del
    decreto,  acquisito  ogni  elemento  utile   alla   valutazione   dei
    presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, propone  al
    consiglio l'avvio del procedimento. 
      2. L'U.O. competente comunica alla SOA l'avvio del procedimento per
    l'irrogazione delle  sanzioni  previste  dall'art.  73  del  decreto,
    contestando gli addebiti. 
      3. Nella comunicazione di  avvio  del  procedimento  devono  essere
    almeno indicati: 
      a) l'oggetto del procedimento e la sanzione o le sanzioni  previste
    dall'art. 73 del decreto, nel limite massimo irrogabile; 
      b) il termine  perentorio,  non  superiore  a  trenta  giorni,  per
    l'invio di eventuali controdeduzioni e/o documentazione; 
      c) la  possibilita'  di  richiedere  l'audizione  innanzi  all'U.O.
    competente, specificando il termine per inoltrare detta richiesta; 
      d) l'Ufficio presso cui e' possibile avere accesso  agli  atti  del
    procedimento; 
      e) il responsabile del procedimento; 
      f) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio. 
      4. Il responsabile del procedimento puo' convocare in audizione  le
    stazioni appaltanti, gli operatori economici,  le  SOA  nonche'  ogni
    altro soggetto in grado di fornire elementi probatori utili  ai  fini
    dell'esame del procedimento in corso. La  convocazione  in  audizione
    deve essere formulata per iscritto e riportare: 
      a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali  si  convocano  i
    partecipanti; 
      b) la data prevista per l'audizione; 
      c) il termine entro  il  quale  dovra'  pervenire  la  conferma  di
    partecipazione. 
      5. Il responsabile  del  procedimento  puo'  richiedere  documenti,
    informazioni e chiarimenti in merito al procedimento  in  corso  alle
    stazioni appaltanti, agli operatori economici, alle  SOA  nonche'  ad
    ogni  altro  soggetto  che  ne  sia  in  possesso.  La  richiesta  di
    informazioni deve essere formulata per iscritto e riportare: 
      a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si  richiedono  i
    chiarimenti e/o i documenti; 
      b) il termine entro il quale dovra' pervenire la  risposta  e/o  la
    documentazione richiesta; 
      c) le modalita' 
      d) la data prevista per l'audizione oppure. 
      6.  Le  acquisizioni  documentali  sono  comunicate  alla  SOA  nei
    confronti della quale e' stato avviato il procedimento sanzionatorio,
    con l'assegnazione di  un  termine  non  inferiore  a  trenta  e  non
    superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e/o documenti. 
      7. I partecipanti al procedimento  possono  presentare  istanza  di
    accesso al fascicolo istruttorio, secondo le modalita'  previste  nel
    regolamento di accesso agli atti adottato dall'Autorita'. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                 L'audizione delle parti in fase istruttoria 
     
      1.  Nello  svolgimento  delle   audizioni   viene   assicurato   il
    contraddittorio tra le parti. 
      2. L'audizione e' effettuata in presenza  del  dirigente  dell'U.O.
    competente. 
      3. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento  o  il
    dirigente dell'U.O.  competente  illustrano  i  fatti  contestati;  i
    soggetti  intervenuti   espongono   le   proprie   osservazioni   e/o
    controdeduzioni. 
      4. Nel verbale  dell'audizione,  sottoscritto  dai  presenti,  sono
    indicati in modo sintetico i principali  elementi  emersi  nel  corso
    della stessa. Qualora taluna delle parti non vuole o non e' in  grado
    di sottoscrivere il verbale, ne e' fatta menzione nel verbale  stesso
    con l'indicazione del motivo. 
      5. Copia del verbale, o stralcio dello  stesso,  e'  consegnato  ai
    soggetti intervenuti all'audizione. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                     Conclusione della fase istruttoria 
     
      1. Prima di sottoporre la questione al consiglio  per  la  relativa
    decisione, il  responsabile  del  procedimento  invia  alla  SOA  nei
    confronti della quale e' stato avviato il procedimento  sanzionatorio
    una comunicazione contenente l'indicazione sintetica delle principali
    risultanze istruttorie, nonche' la data del termine, non superiore  a
    quindici giorni, per l'acquisizione di eventuali  elementi  probatori
    e/o memorie a difesa e per la  richiesta  motivata  di  audizione  in
    consiglio. 
      2.  In  caso  di  richiesta  di  audizione,  il  responsabile   del
    procedimento provvede a convocare la SOA con le medesime modalita' di
    cui all'art. 3, comma 4, del regolamento. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                           Il provvedimento finale 
     
      1. Prima dell'adozione del provvedimento finale, il consiglio sente
    in audizione la SOA interessata che ne abbia fatto richiesta ai sensi
    dell'art. 5 del regolamento. 
      2.   A   seguito   dell'esame   delle   risultanze   dell'attivita'
    istruttoria, il consiglio adotta il provvedimento finale,  nel  quale
    sono indicati le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto posti  a
    fondamento della decisione.  Nel  caso  di  irrogazione  di  sanzione
    pecuniaria, il provvedimento finale indica anche il termine entro  il
    quale effettuare il pagamento; nel caso di irrogazione della sanzione
    della sospensione ai sensi dell'art. 73, comma  3,  del  decreto,  il
    consiglio puo' altresi' impartire disposizioni alla SOA. 
      3. L'U.O. competente provvede a comunicare il provvedimento  finale
    alla SOA  e  l'esito  del  procedimento  ai  soggetti  che  vi  hanno
    partecipato. L'U.O. competente procede altresi' all'iscrizione  della
    sanzione irrogata nel casellario informatico. 
      4. Qualora il consiglio lo ritenga necessario, prima  dell'adozione
    del provvedimento finale, puo': 
      richiedere  all'U.O.  competente  ulteriori  approfondimenti  o  un
    supplemento di istruttoria, con specifica indicazione degli  elementi
    da acquisire. In tal caso il responsabile del  procedimento  instaura
    un nuovo contraddittorio con le parti, disponendo tutte le  audizioni
    e le acquisizioni documentali necessarie, con le  medesime  modalita'
    indicate  nell'art.  3  e  nei  termini  previsti  dall'art.  7   del
    regolamento; 
      convocare in audizione la SOA che non ne abbia fatto  richiesta  ai
    sensi dell'art. 5 del regolamento  nonche'  ogni  altro  soggetto  in
    grado di fornire elementi probatori  utili  ai  fini  dell'esame  del
    procedimento in corso. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                  I termini di conclusione del procedimento 
     
      1. Il provvedimento  finale  e'  adottato  dal  consiglio  entro  i
    novanta giorni successivi alla scadenza del  termine  indicato  nella
    comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 3,  comma  3,
    lettera b), del regolamento. 
      2. Il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento  finale  rimane
    sospeso per il periodo  necessario  allo  svolgimento  delle  singole
    attivita' istruttorie,  quali  audizioni,  acquisizioni  documentali,
    richieste integrative e/o supplementi d'istruttoria. 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
    Criteri di determinazione delle sanzioni pecuniarie e dei periodi  di
    sospensione  dell'autorizzazione  all'esercizio   dell'attivita'   di
                                attestazione 
     
      1. Nella determinazione dell'ammontare  delle  sanzioni  pecuniarie
    nonche' della durata del periodo di  sospensione  dell'autorizzazione
    all'esercizio dell'attivita' di attestazione, il consiglio valuta gli
    elementi oggettivi e  soggettivi  di  gravita'  della/e  violazione/i
    commessa/e e  le  eventuali  circostanze  aggravanti  e/o  attenuanti
    secondo le  modalita'  e  i  criteri  previsti  nell'allegato  1  del
    regolamento. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
                   Annotazioni nel casellario informatico 
     
      1. Nel casellario informatico, nell'apposita sezione dedicata  alle
    notizie sulle  SOA,  sono  inseriti  i  provvedimenti  relativi  alle
    sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 73 del decreto. 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
                                Comunicazioni 
     
      1. Nell'ambito del procedimento sanzionatorio, le comunicazioni, le
    richieste e le trasmissioni di documenti inoltrate  dall'Autorita'  e
    ad essa inviate sono effettuate in uno dei seguenti modi: 
      posta elettronica certificata; 
      lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
      consegna a mano contro ricevuta; 
      telefax con richiesta di conferma scritta di ricevimento. 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  dalla   data   di
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
        Roma, 15 marzo 2011 
     
                                                   Il presidente: Brienza 
     
    Il segretario: Esposito 
      Depositato presso la segreteria del  consiglio  in  data  25  marzo
    2011. 
    
            
          
                                                               Allegato 1 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
    

    in G.U.R.I. del 4 aprile 2011, n. 77- Suppl. Ordinario n.91
    
     
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